La sterile polemica sul caso Intralot sponsor della FIGC

E’ stata molto discussa in questi ultimi giorni la sponsorizzazione che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha siglato con l’operatore di giochi Intralot, concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’offerta, tra gli altri, di scommesse su canale fisico e a distanza.
Non sono state accolte le contestazioni sotto il profilo della legalità, la sponsorizzazione rappresentando uno strumento di promozione commerciale indiretta consentito dalla legge per quegli operatori di gioco che vengono chiaramente identificati come sponsor, mentre è vietata per quegli operatori che offrono attività di gioco privi di concessione e/o titolo abilitativo in Italia ai sensi dell’art. 4 della Legge 401 del 13 dicembre 1989.
La legalità della sponsorizzazione da parte degli operatori di gioco è infatti uno dei punti di maggiore attenzione anche da parte delle istituzioni europee. Con la raccomandazione della Commissione europea sul gioco online del 14 luglio 2014, la stessa ha ricordato la necessità per gli Stati membri di vigilare affinché le sponsorizzazioni siano effettuate conformemente al diritto nazionale ovvero autorizzate nello Stato membro in cui dovrebbe essere effettuata la sponsorizzazione.
Sono considerazioni di opportunità che hanno fatto ritenere agli esponenti di diversi schieramenti politici tale sponsorizzazione contraria a ragioni di ordine morale.
Ad una lettura attenta della fattispecie, non è dato però comprendere perché l’accostamento tra sport e offerta di gioco pubblico debba essere inteso in modo negativo.
Rincresce innanzitutto la sterilità della polemica finalizzata unicamente a “colpevolizzare” l’associazione della Nazionale all’offerta di scommesse, che ben avrebbe potuto concentrarsi invece sull’intento di migliorare l’inquadramento giuridico delle sponsorizzazioni sportive da parte del settore del gioco secondo gli auspici europei della richiamata raccomandazione.
In Italia come in altri Stati europei, la sponsorizzazione di società, federazioni e organizzazioni sportive da parte di operatori di gioco rappresenta una prassi consolidata. Creare una eccezione per la Federazione Gioco Calcio – peraltro avente personalità giuridica di diritto privato – perché si tratta della Nazionale italiana si tradurrebbe in una discriminazione per questa nei confronti delle altre.
L’offerta di gioco fornita dai concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un’offerta legale e controllata e risponde alla naturale evoluzione della domanda di gioco da parte degli stessi utenti che la stessa Agenzia intercetta e canalizza nei circuiti legali.
L’Italia ha poi instaurato un meccanismo di sostegno finanziario annuale, variabile di anno in anno, al CONI e, quindi, alle associazioni/società sportive, grazie alle entrate erariali ed extraerariali derivanti dalle attività di gioco svolte dai concessionari dei giochi pubblici. In altri Stati membri dell’Unione europea, tale forma di finanziamento avviene direttamente tra operatore di scommesse e organizzazione sportiva, con l’applicazione di un “diritto alla scommessa” rappresentato da una percentuale della raccolta di scommesse sull’evento da destinarsi all’organizzazione sportiva che lo organizza.
Ora, viene quindi da chiedersi : tali forme di finanziamento e sostegno allo sport dovrebbe forse intendersi inopportune?

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