“Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”. L’oggetto del disegno di legge – 1

Il gioco “d’azzardo” è oggetto non solo della Legge Delega, recentemente approvata dal Parlamento, che affida al Governo un ampio riordino della normativa dei giochi, ma anche di alcuni disegni di legge in discussione presso le Commissioni di Camera e Senato. Il più significativo di tali ddl è denominato “Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, primi proponenti Binetti e Buttiglione.
L’elaborazione del testo da sottoporre alla discussione del Parlamento è affidata alla Commissione Affari Sociali della Camera, in coerenza con l’oggetto così come definito dal titolo del ddl. Esso limiterebbe il perimetro delle disposizioni a: “la cura e la riabilitazione” ed anche a “la prevenzione della diffusione di fattori di rischio”. Non dovrebbe includere misure che riguardano la disciplina dei giochi e dell’offerta dei giochi. Si dovrebbe rimediare agli eccessi del testo attuale che tende impropriamente a intervenire anche su aspetti non pertinenti, ingombrando così il campo di competenza della Delega Fiscale, con il rischio di possibili contradizioni.
Dedicherò alcuni post al commento di aspetti di questo ddl, rilevanti in particolare per il gioco online. Cominciamo dalle definizioni.
L’articolo 1 definisce l’oggetto del ddl. L’articolato dovrebbe essere centrato sulla persona, dal punto di vista della cura, della riabilitazione e della prevenzione, non sul gioco e sull’offerta del gioco per sé. Relativamente alla prevenzione il ddl dovrebbe occuparsi delle condizioni e modalità igieniche per la conservazione della salute e per la prevenzione dello stato di malattia. Vedremo via via cosa in tal senso sarebbe appropriato includere e escludere.
All’articolo 2 del ddl definisce il “giocatore d’azzardo patologico”. Inoltre, la recente discussione in Commissione ha portato all’aggiunta di un articolo 2-bis che definisce “gioco d’azzardo”. Questa seconda definizione precede logicamente l’altra, perciò la esamineremo per prima.
L’unico comma dell’articolo 2-bis recita: “1. Ai fini della presente legge, sono definiti giochi d’azzardo tutti i giochi con vincite in denaro conseguenza dell’aleatorietà e disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”. L’articolo intende definire il fenomeno delle cui conseguenze il ddl si occupa. Richiede di una migliore elaborazione. Vediamo perché.
Il legislatore usa l’espressione “gioco d’azzardo” con un significato diverso da quello adottato del codice penale, ma solo “ai fini della presente legge”, senza volerne riformare il significato. Si potrebbe ripetere la definizione del codice penale che individua il gioco d’azzardo nella copresenza (i) dello scopo di lucro e (ii) della predominanza dell’alea, evitando di riaffermare l’illegalità del gioco d’azzardo al di fuori dei quattro casinò, resa un evidente ossimoro dalla progressiva legalizzazione di tanti giochi d’azzardo. Ma non sarebbe sufficiente. Sarebbero esclusi i giochi con vincita in denaro nei quali l’abilità è prevalente, che pure possono produrre dipendenza. In Francia il novero dei giochi con vincita in denaro è sempre definito come “jeux d’argent et de hasard”. Jeux de hasard ha una definizione analoga a quella omologa italiana.
Inoltre, non si comprende perché l’articolo limiti l’ambito ai giochi: “disciplinati dalla normativa vigente e comunque a tutti i giochi gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli”. La legge non si occuperà forse della cura e del recupero dei soggetti affetti da gioco d’azzardo illegale patologico? Anche interpretando tali giochi nel senso di “tipi” e considerando inclusi gli stessi giochi disciplinati dalla normativa ancorché offerti illegalmente, si rischierebbe di escludere eventuali giochi d’azzardo capaci di produrre patologia che non fossero disciplinati dalla normativa vigente. Pare ovvio che siano oggetto della legge sia i giochi d’azzardo dello Stato offerti legalmente, sia i giochi disciplinati dalla normativa vigente ma offerti illegalmente, sia i giochi del tutto illegali.
Ma vi è ancora un aspetto da considerare. Conoscono una diffusione crescente su Internet giochi che si collocano in un’area grigia. Giochi cosiddetti “freemium”, gratuiti, ma che in realtà prevedono acquisto di prestazioni che consentono di aumentare la fruizione del gioco e che prevedono vincite pur nella forma di crediti utilizzabili ancora per il gioco. Questi giochi escono dal perimetro dei giochi gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Non hanno una normativa specifica, non prevedono un sistema di autorizzazione e controllo paragonabile a quello dei giochi con vincita in denaro, non hanno filtri che inibiscono l’accesso ai minori a differenza del gioco con vincita in denaro. Hanno forme varie, in molti casi simili a quelle dei giochi dell’ADM. Possono comportare livelli di spesa anche significativi. È presumibile che le problematiche riconducibili a questi giochi vengano oggi impropriamente addebitate al gioco con vincita in denaro. Sarebbe opportuno che l’oggetto del ddl includesse anche tale fenomeno.
L’articolo 2 recita: “Sono considerati affetti da gioco d’azzardo patologico, in conformità con quanto definito dall’Organizzazione mondiale della Sanità, i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento della loro vita sociale, affettiva e lavorativa.”. Si può interpretare che lo Stato italiano aderisce alla definizione dell’OMS. Pertanto ai fini operativi la condizione di gioco patologico è individuata nella presenza, accertata da uno psichiatra, di almeno 5 tra i 10 comportamenti e conseguenze del gioco, come oggi definiti dal manuale DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV Edition). La qualificazione “d’azzardo” all’interno della definizione di “gioco d’azzardo patologico” (che traduce “pathological gambling”) dovrà essere intesa come convenzionale, per non escludere i giochi di abilità e i giochi “freemium”. Oppure potrebbe essere adottata semplicemente l’espressione “gioco patologico”, analogamente a quanto fanno i francesi che usano: “jeux pathologique”.

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